NEWS N. 1/2021 – DECRETO MILLEPROROGHE APPALTI PUBBLICI 2021 – SUBAPPALTO – ANTICIPAZIONE – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – TERNA SUBAPPALTATORI – AFFIDAMENTI – MANUTENZIONE CON PROGETTO DEFINITIVO (Decreto Legge 31/12/2020 n. 183)

08/01/2021

Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 323 del 31.12.2020)

Il 31 dicembre 2020 è stato emanato il DECRETO MILLEPROROGHE 2021 con novità rilevanti in materia di appalti pubblici soprattutto in relazione agli slittamenti dei tempi relativi ad alcune fasi rilevanti dell’appalto e dell’esecuzione del contratto.

Nell’attesa delle necessarie modifiche al Codice dei contratti, che risultano opportune visto in continuo susseguirsi di provvedimenti normativi, di seguito un riepilogo delle principali proroghe riferite agli appalti pubblici:

  • Riepilogo proroghe per appalti pubblici con DL 183/2020

    Riepilogo proroghe per appalti pubblici con DL 183/2020

Le modifiche apportate al codice contratti D.lgs. 50/2016 sono tutte contenute all’interno dell’art. 13 del DL 183/2020 “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”.

ANTICIPAZIONE FINO AL 30%

Proroga al 31 dicembre 2021 relativa all’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (art. 207, comma 1, D.L. n. 34/2020).

Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 la misura dell’anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell’art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020.

AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE ANCHE SENZA DISPONIBILITA’ DI FINANZIAMENTO LAVORI

comma 2 art. 13 – Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183

 

All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole “Per gli anni 2019 e 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”.

Art. 1. Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare

 

a) Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDATI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO

comma 2 art. 13 – Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183

All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 6, le parole “Per gli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2019, 2020 e 2021”;

Art. 1. Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare

b) Per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (appalto integrato), ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Viene pertanto consentito l’appalto integrato anche nel 2021 (la sospensione del divieto era già prevista dallo Sblocca-Cantieri nel 2019 con termine previsto in tale normativa al 31/12/2020)

SUBAPPALTO 40% PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

comma 2 art. 13 – Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183

All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 18, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021” …..

Art. 1. Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare

C) primo periodo. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giungo 2021, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

In deroga, pertanto, al comma 2 dell’art. 105 del D. lgs. 50/2016, fino al 30 giugno 2021 il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell’art. 13, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 183 del 2020.

TERNA DEI SUBAPPALTATORI E VERIFICHE IN SEDE DI GARA DEI SUBAPPALTATORI

comma 2 art. 13 – Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183

All’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) …. e al secondo periodo, le parole “Fino alla medesima data di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021“.

Art. 1. Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare

c) secondo periodo. Fino al 31 dicembre 2021, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

Tale sospensione era già prevista dallo Sblocca-Cantieri nel 2019 con termine previsto in tale normativa al 31/12/2020.