FIR: COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

F.I.R. tipo
Esempio di compilazione Formulario Identificazione Rifiuti
FIR-formulario-rifiuti.pdf [877.41 KB]
Download

Le presenti indicazioni vogliono essere  un supporto  a chi deve compilare il formulario di identificazione rifiuti e ha necessità di un rapido riscontro in fase di compilazione.          

Il FIR, il formulario di identificazione dei rifiuti è un documento obbligatorio per il trasporto dei rifiuti che contiene tutte le informazioni relative alla tipo di rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

Il FIR è uno degli adempimenti che con il MUD, il modello unico di dichiarazione ambientale e al registro di carico e scarico dei rifiuti servono a controllare e il processo della produzione dei rifiuti speciali.

 

CHI È TENUTO ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO?

L’obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un “Ente” o “Impresa”. Il formulario sostituisce tutti i documenti previsti per il trasporto di rifiuti, tranne la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose previste dalla normativa ADR.

Il formulario di identificazione rifiuti può e deve essere emesso dal produttore o dal trasportatore dei rifiuti stessi.

Le disposizioni del FIR non si applicano invece per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. 

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno.

 

VIDIMAZIONE DEL FIR

I formulari di identificazione dei rifiuti, prima di essere utilizzati, dovranno essere presentati presso la propria C.C.I.A.A. di competenza o presso la filiale delle Agenzie delle Entrate, per essere vidimati.

 

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

Il FIR deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Le copie del formulario devono essere conservate per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione (D.Lgs. 116/20).

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore entro 3 mesi attestandone il corretto avvio a smaltimento o recupero.

 

Il Trasportatore ha la possibilità di trasmettere la Quarta Copia del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) al produttore mediante invio a mezzo PEC (posta mail certificata), sempre che il Trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al Produttore.

 

I FIR devono essere numerati e vidimati e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. Si introduce con il D.Lgs. 116/20, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle Camere di Commercio affinché si possano scaricare format identificati dal numero univoco. Qualora, i citati portali non fossero ancora operativi, si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario (DM 145/98).

 

 

COMPILAZIONE DEL FIR

La compilazione prevede il riempimento di determinati campi di seguito elencati:

Numero Registro: Ogni attore della filiera dei rifiuti (produttore, trasportatore, destinatario), riporterà in questo campo e solo sulla propria copia di pertinenza, il numero della registrazione consecutiva relativa al registro di carico e scarico dei rifiuti.

I soggetti che non sono tenuti a tenere il registro di carico e scarico, riporteranno nello spazio “Annotazioni” l’indicazione “Esente dalla tenuta dei registri di carico e scarico”;

Data di emissione del formulario: Va indicata la data in cui il formulario viene emesso, e deve comunque essere sempre una data pari o successiva alla data di produzione del rifiuto. La data deve essere uguale su tutte le quattro copie del formulario, ma può essere antecedente alla data di movimentazione del rifiuto.

 

PUNTO 1

Produttore o Detentore: identifica chi ha prodotto il rifiuto, o chi ne sia in possesso, e ricorra nel caso di doversene disfare. Vanno pertanto indicati i dati della ragione sociale, nel caso di aziende, o il nome e cognome in caso di privato.

Unitamente ai predetti dati, si indicano l’indirizzo del luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti o dove sono detenuti.

Nel caso di aziende, la cui sede legale non coincide con la sede ove sono stati prodotti i rifiuti, è necessario indicare i dati dell’unità locale ove è occorsa la produzione dei rifiuti.

Si completa lo schema indicando il Codice Fiscale, (identico alla Partita IVA per le società, mentre per le imprese individuali o per i privati, coincide con il codice fiscale del titolare o del privato che ha prodotto o detiene i rifiuti di cui necessita disfarsi).

Il numero di autorizzazione e la relativa data di inizio validità, sono obbligatori solo per le imprese dotate di autorizzazione per la gestione o produzione di rifiuti.

 

PUNTO 2

Destinatario: identifica l’azienda che riceverà i rifiuti oggetto del trasporto. Sarà pertanto necessario indicare la ragione sociale del destinatario, indicando anche in questo caso, l’unità locale ove verranno conferiti i rifiuti, nel caso il destinatario abbia la sede legale diversa dall’unità locale. Il codice fiscale, e il numero di autorizzazione rilasciato dagli enti preposti, corredato dalla data d’inizio validità della stessa.

Verificare preventivamente l’autorizzazione dell’impresa allo svolgimento delle attività di gestione di impianti di recupero o di smaltimento (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o autorizzazione rilasciata dalla Regione o denuncia di inizio di attività alla Provincia), e richiederne una copia.

Verificare, altresì, le operazioni di recupero o di smaltimento, cui sono destinati i rifiuti, ed i relativi codici alfanumerici di cui rispettivamente agli allegati C e B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

 

PUNTO 3

Trasportatore: indicare la ragione sociale dell’impresa autorizzata ad eseguire il trasporto di rifiuti, indicando la sede legale, ed il numero di autorizzazione al trasporto rifiuti, con la data di inizio validità, rilasciata da una delle sezioni regionali o provinciali (per le provincie autonome di Trento e Bolzano), e della data d’inizio validità.

Per lo svolgimento dell’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (trasporto per conto terzi), è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientale in procedura ordinaria, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientale in procedura semplificata è obbligatoria anche per lo svolgimento dell’attività di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (trasporto in conto proprio), ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Ai fini della compilazione del formulario, verificare preventivamente l’autorizzazione dell’impresa allo svolgimento dell’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi per conto terzi o in conto proprio.

E’ vietato il trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi in mancanza della iscrizione obbligatoria all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in procedura ordinaria: in tal caso i rifiuti devono essere conferiti a trasportatori terzi autorizzati.

 

Annotazioni: campo dedicato ad eventuali annotazioni di uno dei tre attori della filiera dei rifiuti: Es. (motivazioni di mancato conferimento entro la data d’inizio trasporto del carico; dati anagrafici di eventuali intermediari; modifiche o fermi che intervengano durante il trasporto; cambio mezzo; sosta prolungata, cambio destino, etc…);

 

PUNTO 4

Caratteristiche del rifiuto:

  1. Denominazione/Descrizione del rifiuto: Indicare la descrizione del rifiuto, come dal Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/18/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).
  2. Codice del Rifiuto: Indicare il codice CER del rifiuto, come dal Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/18/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE).
  3. Stato Fisico: barrare una delle quattro opzioni relative allo stato fisico del rifiuto: 1) Solido polverulento; 2) Solido non polverulento; 3) Fangoso palabile; 4) Liquido;
  4. Caratteristiche di pericolo: (solo per rifiuti pericolosi) Indicare i nuovi codici di pericolo HP, come dal rapporto analitico redatto da un laboratorio chimico, che ha condotto i test necessari per verificare la tipologia di pericolosità del rifiuto;
  5. N. Colli/Contenitori: Indicare in quanti colli o contenitori è contenuto il rifiuto relativo al carico oggetto del trasporto per il formulario che si sta compilando.

 

PUNTO 5

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO: Barrare una delle due opzioni “Recupero” o “Smaltimento”, in funzione dell’attività che verrà svolta dal destinatario, una volta che avrà ricevuto tale rifiuto. Nel nostro caso l’impianto è autorizzato in R5 o R13 (mai entrambi – il codice va verificato preventivamente con l’impianto);

 

Caratteristiche chimico-fisiche: Va indicato solo in caso di conferimento presso una discarica, per cui il produttore deve chiarire e dimostrare che il rifiuto sia dotato delle caratteristiche necessarie per l’ammissibilità nella corrispondente categoria. È possibile allegare il certificato analitico ove tali caratteristiche siano indicate.

 

PUNTO 6

Quantità: In caso il produttore sia dotato di un sistema di pesatura regolarmente verificato, potrà indicare i tre pesi (Lordo, Tara e Netto, quest’ultimo in Kg. o Litri in funzione dello stato fisico del rifiuto), restando fermo il fatto che è il destinatario che determinerà in ultimo il peso effettivo del carico.

In alternativa qualora il produttore non sia dotato di sistema di pesatura, dovrà essere indicato un peso presunto che sia però quanto più reale per quanto stimato, e barrare la casella “Peso da verificarsi a destino”.

 

PUNTO 7

Percorso: Indicare eventuali variazioni del percorso, nel caso venga seguita una direttrice diversa da quella più breve per trasportare il rifiuto dal luogo d’origine al destinatario.

 

PUNTO 8

Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: indicare se il trasporto occorre in uno dei due casi, relativo al trasporto di merci pericolose (nel nostro caso indicare NO);

 

PUNTO 9

La firma è obbligatoria per il produttore del rifiuto, e per il trasportatore, che convalidano la correttezza dei dati inseriti sul formulario, assumendosene le conseguenti responsabilità;

 

PUNTO 10

Modalità e mezzo di trasporto: Indicare la targa e il rimorchio utilizzati per il trasporto del rifiuto, il cognome e nome del conducente del mezzo, la data e l’orario dell’inizio del trasporto, (queste due ultime informazioni confermeranno la validità del percorso più breve adottato);

 

PUNTO 11

Riservato al destinatario: Produttore e Trasportatore non devono scrivere nulla su nessuna delle copie. Considerando che la prima copia del formulario, rimane al Produttore quando affida il carico al Trasportatore, il Destinatario alla ricezione del carico, dovrà dichiarare sulla seconda pagina a ricalco sulle successive due pagine, una delle possibili opzioni:

  • Accettato per intero (in caso il carico venga accettato nella sua totalità)
  • Accettato per le seguenti quantità (nel caso il carico venga accettato per una quantità inferiore a quanto effettivamente conferito, ad esempio per carichi non completamente conformi, che quindi riconsegneranno al Trasportatore la parte di carico non accettata)
  • Respinto per le seguenti motivazioni (indicare il motivo del respingimento del carico).

Sempre a cura del Destinatario è indicare il quantitativo di rifiuto accettato, indicando l’unità di misura in Kg. o Litri.

Completa la dichiarazione indicando la data e l’ora di ricezione del carico, che conferma quindi la fine del trasporto, e appone la propria firma a conferma di quanto dichiarato.