NEWS N.4/2020 - NORMATIVA CODICE AMBIENTALE (D.Lgs. n.116/20) GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE (D.Lgs. n.116/20, in vigore dal 26/09/2020, modifica il D.Lgs. n.152/06 nella Parte IV gestione dei rifiuti e delle Bonifiche)

15/10/2020

NORMATIVA CODICE AMBIENTALE (D.Lgs. n.116/20)

GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

(D.Lgs. n.116/20, in vigore dal 26/09/2020, modifica il D.Lgs. n.152/06 nella Parte IV gestione dei rifiuti e delle Bonifiche)

 

 

Il recente D.Lgs. n.116/2020 in vigore dal 26/09/2020 comporta una serie di novità sul tema dei rifiuti, vediamo in sintesi quali sono gli aspetti più salienti inerenti i REGISTRI CARICO/SCARICO e i FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI:

 

PUNTO N.1 – SCADENZE REGISTRAZIONI

 

a) trasportatori di rifiuti entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’IMPIANTO DI DESTINAZIONE (nel vecchio testo della norma era previsto 10 giorni lavorativi dalla data di effettuazione del trasporto);

b) Intermediari di rifiuti senza detenzione 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’IMPIANTO DI DESTINAZIONE (nel vecchio testo della norma era previsto 10 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della transazione relativa);

 

PUNTO N.2 – INDICAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO CRONOLOGICO C/S

 

Nel Registro cronologico di carico e scarico devono essere indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione.

In attesa del Decreto di Attuazione da parte del Ministero dell’Ambiente si continuano ad applicare le disposizioni del DM 148/98.

 

PUNTO N.3 – CONSERVAZIONE DEI F.I.R. E DEI REGSTRI C/S

 

I Formulari di Identificazione dei Rifiuti (compilati) ed i Registri di Carico Scarico devono essere conservati PER 3 ANNI (non più per 5 anni) dalla data dell’ultima registrazione.

Inoltre, viene introdotta per il Trasportatore la possibilità di trasmettere la Quarta Copia del Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) al produttore mediante invio a mezzo PEC (posta mail certificata), sempre che il Trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al Produttore.

Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle Camere di Commercio affinché si possano scaricare format identificati dal numero univoco. Qualora, i citati portali non fossero ancora operativi, si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario (DM 145/98).

 

PUNTO N.4 – RIFIUTI “SIMILI” AGLI URBANI

 

I rifiuti “simili” agli urbani, ovvero quelli prodotti da attività commerciali, industriali e artigianali, si ritengono tali esclusivamente AI FINI DEL CALCOLO DEGLI OBIETTIVI DI RICICLO e non per affidare la privativa ai Comuni. Per “simili” non si intende assimilati, termine assente nel testo del decreto.

Tutte le utenze non domestiche possono decidere di avvalersi di un’impresa privata per la gestione dei rifiuti recuperabili.

In sintesi, si toglie ai Comuni la possibilità di gestire i rifiuti prodotti da utenza non domestica (quella che una volta era l’assimilazione) se il produttore decide di affidarne il servizio ad un operatore del settore autorizzato.

 

Riferimenti ANGAM (Associazione Nazionale Gestori Ambientali)