NEWS N.6/2020 - INDICAZIONI PER L’USO: Il Calcestruzzo preconfenzionato

26/11/2020

Gli Ispettorati territoriali e i Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione possono richiedere il Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.) ai fornitori di calcestruzzo, anche nel caso di mera fornitura del materiale?

 

A questo quesito ha risposto la Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in Agosto 2020.

La richiesta di POS viene motivata dal fatto che le imprese fornitrici di calcestruzzo non si limiterebbero alla mera fornitura, ma parteciperebbero anche alla posa in opera dello stesso, dal momento che l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo sposta a distanza il braccio della pompa, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice, mediante l’apposito radio-comando.

 

MA NON E’ COSI’!

 

L’interpretazione non è in linea con quanto riportato agli artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma 1 bis, del D. Lgs. n.81/2008, nella lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016, emanata dalla DG per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota di agosto 2020, ha ritenuto opportuno chiarire nuovamente la fattispecie della mera fornitura di calcestruzzo, ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.

I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.

Le maestranze che manovrano il braccio della pompa devono essere pompisti dell’impresa fornitrice, formati così come previsto dall’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X.

A supporto di tale ulteriore chiarimento anche il C.N.I. nel 2018 ha inviato agli ordini territoriali, una circolare, in cui ha ribadito che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.

La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.

 

RISULTA, QUINDI, NON OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL P.O.S. DA PARTE DEI FORNITORI

 

Risulta, però, opportuno che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) promuova riunioni di coordinamento, attraverso la redazione di documenti tecnici/amministrativi, che attengono al coordinamento del cantiere ai fini dell’ottimizzazione della relativa organizzazione interna

 

 

 

riferimento A.N.C.E.