NEWS N. 5/2020 - Fattura elettronica PA – STOP ai rifiuti non motivati

23/10/2020

Con decreto 132/2020 del Ministero dell’Economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre e in vigore a partire dal prossimo 6 novembre arriva lo stop ai rifiuti non motivati da parte delle pubbliche amministrazioni alle fatture elettroniche da parte dei fornitori privati.

Molto spesso aziende ed operatori economici privati, veniva notificato rifiuto di fattura da parte della PA ed era costretto ad operare in due modi: riemettere la stessa fattura corretta (stesso numero e data); emettere una nota di credito a storno della fattura seguita da una nuova fattura corretta.

Infatti, una volta che Sdl ha consegnato la fattura alla PA quest’ultima aveva tre possibilità:

  • accettare: restituire a SdI una notifica di cessionario/committente di accettazione della fattura;
  • rifiutare: restituire a SdI una notifica di cessionario/committente di rifiuto della fattura;
  • decorsi i termini di consegna: far decorrere 15 giorni dal ricevimento della consegna e non restituire a SdI nessuna notifica di cessionario/committente.

Il legislatore, con il decreto 132/2020 mette un limite ad eventuali rifiuti e strumentalizzazioni finalizzati a non pagare o semplicemente a ritardare i pagamenti.

 

Cosa cambia a partire dal 6 novembre?

Il decreto fissa due capisaldi fondamentali:

1)   Le pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutare fatture elettroniche «nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione» previsti dall’articolo 26 del Dpr 633/1972;

2)   il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti.

 

Fatture elettroniche: quali cause consentono alle P.A. destinatarie di rifiutarle?

I casi previsti per i quali la Pubblica Amministrazione può rifiutare l’accettazione della fattura da parte di un fornitore/operatore economico privato sono cinque:

1) Fattura elettronica riferita a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione.

 

2) Omessa o errata indicazione del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice unico di progetto (Cup), da riportare in fattura in base all’articolo 25, comma 2, del Dl 66/2014, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dalla lettera a) sempre del comma 2.

 

3) omessa o errata indicazione del codice di repertorio (decreto del ministro della Salute 21 dicembre 2009) da riportare in fattura (articolo 9-ter, comma 6, del Dl 78/2015) – in questo caso riguarda fatture elettronici per dispositivi medici.

 

4) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura in base a quanto previsto dal decreto del ministero dell’Economia di concerto con quello della Salute del 20 dicembre 2017 – in questo caso riguarda fatture elettroniche di medicinali.

 

5) Omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

 

Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione.

Il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore e il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto.

Le novità in commento entrano in vigore dal giorno 6 novembre 2020.