NEWS N.3/2020 - NORMATIVA APPALTI PUBBLICI EMERGENZA COVID 19 – MAGGIORI COSTI A CARICO DELLE IMPRESE (D.L. 19 maggio 2020 n.34, D.P.C.M. 11 giugno 2020, D.P.C.M. 14 luglio 2020, D.P.C.M. 7 settembre 2020)

14/10/2020

Il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo dPCM che andrà a sostituire l’attuale dPCM 7 settembre 2020 che contiene le misure urgenti che vanno in scadenza il 7 ottobre 2020 che, vista l’attuale situazione, dovrebbero essere prorogate con qualche integrazione (per esempio quella dell’obbligatorietà dell’uso della mascherina anche all’aperto).

In questo clima di aggiornamenti e di proroghe cosa cambia rispetto ai costi relativi alla sicurezza Covid19 a carico delle imprese?

Ci sembra opportuno ricordare che il 18 giugno scorso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le "Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19"con l’obiettivo di dare un riferimento alle pubbliche amministrazioni committenti per la stima dei costi e degli oneri per la sicurezza dei cantieri, mutati a causa della pandemia. Tra l’altro con lo stesso obiettivo sono stati promulgati anche il “Protocollo condiviso ri regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid19 nei cantieri” (MIT) e le “Linee guida misure di sicurezza precauzionale per i cantieri” (Regione Campania ex Decreto P.G.R.C. n.51 del 20.03.2020).

Le linee guida indicano che in relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid19, “per tutta la durata del periodo emergenziale occorre tenere conto dei maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l’altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell’ambito dei Protocolli di regolamentazione”.

1° ASPETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COSTI
Le misure ivi previste comportano, in generale, “la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori”.
Ad esempio, in generale, “potranno individuarsi maggiori costi cosiddetti ‘connessi’, ossia direttamente riconducibili a misure di sicurezza (misure ‘antiCOVID-19’) dell’ambiente lavorativo ‘cantiere’, sia nei confronti dei lavoratori delle imprese (appaltatrici, subappaltatrici), dei lavoratori autonomi, sia dei visitatori, sia dei fornitori”. E per tale componente di costo “è necessario, a seguito di esame dettagliato e puntuale di quanto richiesto, procedere con l’adeguamento delle misure di sicurezza individuate”.

Tali maggiori quote economiche – così come riportato nelle Linee Guida suddette -  “potranno dunque ricondursi, richiamando quanto definito dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:

  • costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Tali costi non sono soggetti al ribasso d’asta.

  • oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di ‘datore di lavoro’ e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito delle spese generali riconosciute all’operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS)”.

Si indica poi che una probabile conseguenza dell’attuazione delle misure anti-contagio Covid-19 in un cantiere è “l'allungamento dei tempi di esecuzione delle opere. In tal senso sarà necessario procedere contestualmente alla ripresa delle attività, all’adeguamento dei tempi contrattuali mediante la concessione di un maggior numero di giorni per la conclusione ovvero per la esecuzione per interventi ancora da avviare”

Premesso quanto sopra – “fermo restando la centralità dei ruoli del coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa nella identificazione delle misure ‘antiCOVID-19’ – in queste linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni è presente “un elenco di misure che rappresentano il tentativo di schematizzare quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella normativa correlata all’emergenza”.

Il Coordinatore per la Sicurezza nell’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la RELATIVA STIMA DEI COSTI. I committenti, attraverso i CSE, vigilano affinchè nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio “Protocollo condiviso ri regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid19 nei cantieri” (MIT)
 

2° ASPETTO: ELENCO TIPOLOGICO DEI COSTI
Con riferimento ai provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione dell’emergenza Covid19 e al d.lgs. 81/2008, “si è cercato di portare a sintesi l’assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle stesse, individuando:

  • le principali misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i ‘costi della sicurezza’ oppure fra gli ‘oneri aziendali per la sicurezza’;
  • i soggetti tenuti ad indicarle (CSE/RL o datore di lavoro/impresa);
  • il possibile costo della misura stessa (solo per la quota di costo della sicurezza)”.

E si segnala che, anche “laddove non sia presente il PSC, la stima dei costi della sicurezza dovrà comunque essere aggiornata ai sensi dell’allegato XV punto 4.1.2 a cura del responsabile dei lavori. La scelta poi di indicare anche il prezzo medio delle misure antiCOVID-19, da potere utilizzare in tutto il territorio italiano, deriva dalla necessità di calmierare il mercato in questo particolarissimo momento storico.

Inoltre le misure sono state suddivise utilizzando come riferimento “i paragrafi del Protocollo condiviso per i cantieri di cui all’allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020 e successivi aggiornamenti”:

  • Informazione;
  • Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri;
  • Pulizia e sanificazione nel cantiere;
  • Precauzioni igieniche personali;
  • Dispositivi di protezione individuale;
  • Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi);
  • Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni);
  • Gestione di una persona sintomatica in cantiere;
  • Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST;
  • Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione.

Si evidenzia, poi, che la messa in atto delle misure ANTI Covid19 previste dai protocolli potrebbe, altresì, “generare l’insorgenza di ulteriori costi di natura gestionale ed organizzativa a carico dei datori di lavoro (quali ad esempio la nuova organizzazione da assumersi per il pernottamento delle maestranze, laddove necessario, ovvero il loro trasporto presso il cantiere); nel range di aumento della quota di spese generali su ipotizzata potranno ascriversi anche tali costi, ancorché non prettamente relativi alla ‘sicurezza delle maestranze’ ai sensi del D.Lgs.81/08, ma evidentemente connessi ai costi di spesa generale come da normativa vigente.

07/10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Riferimenti Lavori Pubblici.it, Punto Sicuro.it